Abbiamo visto negli articoli precedenti i vantaggi economici ed ecologici conseguenti alla sottoscrizione del Superbonus 110%, per poi esaminare approfonditamente di cosa si tratta esattamente dal punto di vista tecnico. Ora ÃĻ il momento di capire quali sono i soggetti a cui si rivolge il Superbonus 110%; insomma, chi lo puÃē richiedere.
Anzitutto occorre precisare che non ÃĻ necessario essere i proprietari diretti dellâedificio oggetto dellâintervento: infatti hanno titolo legittimo a beneficiare dellâagevolazione fiscale anche i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purchÃĐ muniti del consenso allâesecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.
Potranno pertanto usufruire del Superbonus:
- i condomini;
- le persone fisiche al di fuori dellâattività imprenditoriale o professionale, senza limiti riguardanti la tipologia dellâimmobile;
- istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente perÃē ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per quanto riguarda professionisti e imprese: qualora in un condominio siano presenti unità immobiliari appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali:
- A/10, ovvero uffici e studi privati;
- C/, ovvero negozi e botteghe;
- D/10, ovvero fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
Tutti i soggetti sopra elencati sono considerati a tutti gli effetti beneficiari idonei, e potranno pertanto usufruire dellâagevolazione del 110%.
I requisiti dei lavori ammissibili sono stati analizzati nel precedente articolo; vediamo adesso fisicamente quali parti di quali edifici possono essere oggetto dei lavori stessi.
- parti comuni di edifici (ad esempio, la facciata di un condominio);
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o piÃđ accessi autonomi dallâesterno (c.d. villette a schiera);
- singole unità immobiliari;
- edifici con codice catastale A/9, ovvero castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, a condizione che siano aperti al pubblico.
Infine, ci sono 2 importanti punti che vale la pena evidenziare; il primo (e piÃđ importante, oltre che auspicato) ÃĻ che non sussiste piÃđ la distinzione tra prima e seconda casa, che invece era rinvenibile nellâambito del testo originario del decreto legge. Pertanto, anche le seconde case possono eseguire i lavori rientranti nel Superbonus, ovviamente rispettando le stesse clausole. Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (ovvero le abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (fatto escluso laddove sia presente la condizione di apertura al pubblico).
Nel prossimo articolo vedremo come si puÃē richiedere la detrazione, se direttamente in prima persona o cedendo il credito. A presto!