Il Superbonus è un “maxi-sconto”, previsto dal Decreto Rilancio, sui lavori di ristrutturazione (eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) che modificano i propri consumi e rendono la casa più ecologica e più sicura. Si parla, ad esempio, di interventi antisismici o il rifacimento del tetto (il cui intervento principale è il “cappotto termico”). Il Superbonus avviene sotto forma di detrazione fiscale, ovvero di riduzione delle imposte, che non viene detratto in un’unica soluzione ma spalmato sulle imposte di 5 anni, e in particolare sulla cifra dei lavori per l’efficientamento energetico che devono essere accaduti eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Effettuare queste tipologie di interventi nella propria abitazione, come lavori di miglioramento dell’impianto termico, di climatizzazione e di isolamento, permette di beneficiare sia a livello ecologico, per il nostro pianeta, che economico sul lungo termine!
Quindi, la lista degli interventi che danno diritto alla detrazione con aliquota (ovvero la percentuale del reddito, del patrimonio o del valore imponibile, in base alla quale si determina l’imposta dovuta) al 110% è suddivisa tra “trainanti”, che costituiscono la condizione necessaria per poter effettuare, in aggiunta, un’altra serie di lavori elettivi, i cosiddetti interventi “trainati”.
Si tratta di interventi in ogni caso energeticamente molto interessanti, quali ad esempio:
- l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati;
- l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche;
- la sostituzione degli infissi esterni.
Attenzione però: non è sufficiente effettuare questi interventi per avere diritto al maxi-sconto!
Ci sono 2 presupposti fondamentali per poter accedere al Superbonus 110%:
- i lavori devono necessariamente portare l’edificio ad ottenere un miglioramento di almeno2 classi energetiche, ad esempio da classe B a classe A2 o superiore, o da classe F a classe D o superiore. Nel caso questo non fosse possibile, ad esempio perché la classe energetica è già molto alta e non esistono materialmente 2 classi superiori (unico caso: edificio in classe A3 che può migliorare solo fino ad A4, che è la classe più alta e rappresenta un “edificio a energia quasi zero”), in quel caso specifico è sufficiente il raggiungimento della classe energetica più alta. Questo miglioramento dovrà essere espressamente dimostrata mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico in due fasi, pre e post intervento, in cui sia evidente il passaggio di due classi rispetto all’APE redatto prima dell’intervento;
- per quanto concerne gli interventi di isolamento termico delle superfici è previsto per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, di cui riportiamo qualche esempio a titolo esemplificativo:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito
Tutto questo dal punto di vista tecnico dei lavori; ma in concreto, come avviene la detrazione, e a chi spetta?
La risposta a questa domanda nel prossimo post!